Matrimonio riparatore e stupro.
Come regola il codice penale italiano la violenza sessuale?
L’art 609 bis afferma: “Chiunque con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione dai cinque ai dieci anni. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali: abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento dell’atto, e traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona”.
Viene considerato reato contro la persona.
Al discorso stupro per molti anni è stato legato il problema matrimonio riparatore.
Il Codice Rocco prevedeva che: “il matrimonio, che l’autore del reato contragga con la persona offesa, estingue il reato, anche riguardo a coloro che sono concorsi nel reato medesimo; e, se vi è stata condanna, ne cessano l’esecuzione e gli effetti penali”.
Insomma, il reato di violenza carnale si estingueva se lo stupratore sposava la sua vittima, “salvando l’onore della famiglia”.
il 5 settembre 1981 la norma viene abrogata.
Emblema di questa battaglia Franca Viola, prima donna italianna a rifiutare il matrimonio riparatore.
“Non fu un gesto coraggioso. Ho fatto solo quello che mi sentivo di fare, come farebbe oggi una qualsiasi donna : ho ascoltato il mio cuore, il resto è venuto da sé. Oggi consiglio ai giovani di seguire i loro sentimenti; non è difficile. Io l’ho fatto in una Sicilia molto diversa; loro possono farlo guardando semplicemente nei loro cuori”
Non tutti sanno però che in molti paesi del mondo questa regola vige tutt’ora.
Il codice penale infatti permette al reo o per essere precisi allo stupratore di evitare la condanna sposando la vittima, inoltre, non è fondamentale l’accettazione da parte di quest’ultima.
Proprio per mantenere ben saldo l’onore della famiglia, è la famiglia stessa che obbliga la donna a sposarsi.
Al momento sono sorte organizzazioni per i diritti umani che quotidianamente combattono queste barbarie, che violano la libertà perno fondamentale di ogni democrazia e stato di diritto.
In molti stati queste malefiche regole sono ancora in vigore, mi riferisco ai seguenti stati: Palestina, Angola, Guinea Equatoriale, Siria, Iraq, Tongo (con assenso della famiglia), Cameroun (se la ragazza ha superato la pubertà).
In Kuwait, il colpevole può evitare la condanna se ottiene il permesso di tutti i componenti maschili della famiglia e se il tutore della donna ritenga debba essere punita.
Nel 2011 sorge Abaad, gruppo di donne libanesi che difendono i diritti sessuali.
A forza di battaglie, nel 2017 lancia una campagna mediatica di comunicazione sociale contro la legge sul matrimonio riparatore: #undress522. Sempre nel 2017 la legge viene abrogata, anche se vigono ancora leggi discriminatorie.
Leggi abrogate:
2017: Giordania, libano, Tunisia
2014: Marocco, Bolivia, Monzambico, Equador
2012:Argentina
2008:Nicaragua, Panama
2007: Costa Rica
2006: Guatemala, Uruguay
2005: Etiopia e Turchia.
Ciò non toglie che i dati relativi allo stupro rimangano alti.
In Congo, nel corso del tempo, nella zona est , il 34% degli uomini è stato accusato di violenza sessuale.
In Arabia Saudita, le donne stuprate possono essere punite per adulterio con fustigazione o prigionia.
Nel 2003 la polizia indiana ha reso noti 117.000 casi di stupro. Solo l’11% denuncia il crimine.
Le adolescenti sono soggette al 24% delle violenze sessuali, pur rappresentando solo il 9% delle cittadine.
La situazione è veramente pesante in Sud Africa, la quale registra i più alti casi di stupro nel mondo.
Solo nel 2009 il 28% degli uomini ha subito un’accusa da parte di donna, e la maggior parte di questi è stato soggetto a più di un’accusa.
Nel 2015 numericamente gli stupri ruotano attorno a 42,000, anche se a detta della polizia solo una piccola parte è realmente avvenuta. Ovviamente, è da verificare la veridicità dell’affermazione.
Le organizzazioni per i diritti umani hanno stabilito che il 40% delle donne sud africane almeno una volta nel corso della vita ha subito uno stupro.
Nel 2014 invece la polizia Giapponese ha registrato 9000 casi di violenza sessuale.
In Nuova Zelanda su 100 aggressioni di natura sessuale, nove vengono denunciate e tre punite: una diviene condanna.
Passiamo al nostro Paese, alla nostra cara e civile Italia.
Donne tra i 16 e i 17 anni hanno subito circa il 31,5% di qualunque tipo di violenza fisica o sessuale, di cui il 21% fisica e il 54% stupro e tentato stupro.
Le forme più gravi di violenza sono esercitate da partner, amici o parenti.
Sempre nel nostro Paese, le donne straniere hanno subito violenza pari alle donne italiane.
Dati Istat dicono che le la violenza fisica è più frequente fra le straniere (25,7% contro 19,6%), mentre quella sessuale più tra le italiane (21,5% contro 16,2%).
Ricordo inoltre che chi compie un tale reato è un depravato a prescindere da nazionalità e credo religioso, non esiste distinzione alcuna.
A fine articolo, mi pongo due domande: cosa prova un uomo nel fare sesso violento contro la volontà di una donna? Cosa prova nel pestarla a sangue?
A questo punto, mi rivolgo anche ai genitori: educate i vostri figli all’amore, al rispetto e all’empatia.
Invito ogni donna ad agire, fuggire da questi uomini e denunciare, senza paura.
La giustizia farà il suo vero corso, forse, magari.
Il trauma e il dolore rimarranno sempre presenti: torneranno a tormentare e condizionare relazioni future.
Passo e chiudo.